Art. 3 dello statuto
La “Compagnia dei Cammini - Ente del Terzo Settore” è un’associazione senza finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, a favore dei propri associati e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l’associazione si propone di contribuire alla divulgazione, conoscenza e pratica del camminare, in quanto attività non sportiva, ma come pratica del vivere esperienze profonde di immersione nella natura, fuori e dentro l’individuo, come strumento di consapevolezza, antistress e terapeutico. La teoria del “camminare lento” è la filosofia-base dell’associazione come sistema di vivere la natura, in modo profondo. Finalità primaria è anche quella di vivere esperienze di cammino in gruppo, attraverso le quali sperimentare relazioni profonde con gli altri, nello spirito di solidarietà e di accettazione proprio della viandanza. Da queste finalità derivano l’educazione al rispetto per l’ambiente, l’educazione alla scelta di consumi critici, consapevoli e sobri, l’educazione a forme di decrescita che migliorino la qualità della vita dei singoli e dell’intero pianeta, la diffusione di forme di turismo che siano più responsabili, sostenibili, etiche e che rispettino le popolazioni locali, l’ambiente attraversato, contribuendo a creare una cultura di solidarietà e di accettazione. Per raggiungere questi obiettivi, l’Associazione si avvale di proposte di cammini, escursioni, esercizi fisici e meditativi, incontri con le popolazioni locali, passeggiate e cammini con gli asini (utilizzati da anni in pet-therapy) attività di accoglienza, in località poste su sentieri, convegni, pubblicazione su siti internet, riviste e libri. Prima dei cammini, le persone possono essere preparate all’incontro con la natura e con le culture diverse dalla nostra, con suggerimenti culturali, incontri e riflessioni.
Essere soci dell’associazione “Compagnia dei Cammini”
Art. 5 dello statuto
Possono aderire all’associazione tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito e gli ideali.
Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati si dividono in tre categorie:
- i soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo;
- i soci ordinari: sono coloro i quali aderiscono all’associazione, nel corso della sua esistenza, versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
- i soci onorari: sono coloro che effettuano a favore dell’associazione elargizioni liberali e che sono ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo oppure coloro che , per le cariche pubbliche ricoperte o per meriti o motivi culturali, artistici, umanitari sono ritenuti idonei da parte del Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, in occasione della prima convocazione utile.
Lo status di associato ha carattere permanente nell’annualità e può venire meno soltanto nei casi previsti dal presente statuto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
Diritti e doveri degli associati
Art. 5 dello statuto
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.
Gli associati sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell’attività associativa.
La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata, nel termine stabilito annualmente, dall’associazione.
Ciascun associato ha diritto:
- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- di frequentare i locali dell’associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione; di conoscere l’ordine del giorno delle assemblee;
- di recedere, in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall’associazione;
- di essere rimborsato delle spese, effettivamente, sostenute e documentate, ai sensi di legge
Ciascun associato ha il dovere di:
- rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associative secondo l’importo, le modalità ed i termini, annualmente, stabiliti.
Art. 7 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione ed, in ogni caso, a seguito dello scioglimento dell’associazione.
L’associato può, in ogni momento, recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o posta certificate al Consiglio Direttivo e può non riportare la motivazione che ha indotto l’associato a recedere.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni, eventualmente, assunte nei confronti dell’associazione, con particolare riferimento al pagamento dell’intera quota annuale.
Le somme versate, a titolo di quota associativa, non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme, eventualmente, versate all’associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
L’ associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto dall’eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali o che incorra in gravi motivi, può essere escluso dall’associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’associato.
La decisione deve essere comunicata all’interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento a termini di legge.